DGUE Documento di Gara Unico Europeo

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INTRODUZIONE E GUIDA ALL’USO DEL DGUE:

Il Documento di Gara Unico Europeo consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018.
A livello comunitario è noto con la sigla inglese di ESPD (European Single Procurement Document)

In sintesi le si distinguono le seguenti caratterstiche:

  • il DGUE è disciplinato dall’art. 85 del Nuovo Codice che recepisce l’art. 59 della Direttiva 24/2014 è stato inizialmente introdotto con Regolamento UE 2016/7 del 5 gennaio 2016 e successivamente adattato dal MIT con Circolare MIT n.3 del 18 luglio 2016
  • la versione italiana del DGUE (Allegato Circolare MIT) in formato editabile (.doc) è disponibile al seguente indirizzo: mit.gov.it
  • modello autocertificativo (dichiarazione sostitutiva di certificazione) dei requisiti generali (art. 80), speciali (art.83) e criteri di limitazione dei candidati (art. 91)
  • rappresenta una prova preliminare in sostituzione dei certificati (85.1)
  • destinato a sostituire tutti i moduli per partecipare alle gare (MIT)
  • non possono essere chiesti certificati già detenuti dalla SA o se disponibili nella banca dati BDNOE (85.6)
  • DGUE riporta le informazioni sulle banche dati pubbliche in cui reperire i documenti complementari (85.3)i bandi devono specificare cosa compilare richiamando le specifiche parti del modello (85.2)
  • utilizzato per tutte le procedure con avviso inditivo e nelle negoziate di cui all’art. 63 lett. a (MIT)
  • valido anche sotto soglia e facoltativo per gli affidamenti diretti inferiori a € 40.000 (MIT).
  • Nelle Faq dell’ANAC si prevede l’obbligo del DGUE per appalti di importo superiore a € 5.000 (sotto è sufficiente una autocertificazione ordinaria)

  • e-DGUE (Dgue elettronico): dal 18 aprile 2018 obbligatorio il Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico (art. 40.2, art. 85.1 e Comunicato MIT del 31-3-2018). Nella citata circolare si afferma che “dal 18 aprile .. le stazioni appaltanti potranno richiedere agli operatori .. di trasmettere il documento in formato elettronico… su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte”. Tale deroga scadrà irrevocabilmente dal 18 ottobre (termine previsto a livello comunitario), data a partire dalla quale il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici” (Circolare AGID 6-12-2016 n.3 “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” ?)

    NB L’ANAC, con comunicato del 8-11-2017, afferma che “Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”. Il concorrente dovrà quindi produrre, se del caso, una dichiarazione integrativa al DGUE elencando i nominativi dei soggetti del co. 3.