Parte III: Motivi di esclusione


PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)
2. Corruzione (13)
3. Frode (14);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17)
CODICE
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Nota esemplificativa: con riferimento a quanto disposto in ambito nazionale, va precisato che nell'art. 80 comma 1 è stato inserito anche una nuova causa di esclusione, con la lett. b-bis), sulle false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e art. 2622 del codice civile.
Con riferimento al punto 7, l'Incapacità di contrattare con la PA è individuabile nei seguenti articoli del Codice Penale all'art. 32 quater 'Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione': Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, 452 quaterdecies, 501, 501 bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? [....] Sì [....] No

Nota esplicativa: selezionando la casella SI il rappresentante dell’impresa concorrente dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 80.con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. 
Come suggerito dall'ANAC con Comunicato del Presidente del 08/11/2017, si consiglia inoltre di produrre una separata dichiarazione riportante l'elenco dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, per i quali viene rilasciata la presente dichiarazione, cosi individuati:
- impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
- società in nome collettivo: socio e del direttore tecnico; 
- società in accomandita semplice: soci accomandatari e del direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
 • membri del consiglio di direzione (si potrebbe intendere il Consiglio di gestione per le socie  
per azioni che hanno adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ex art. 2409 octies c.c.) 
• membri del consiglio di vigilanza (si potrebbe intendere il Consiglio di sorveglianza per le società per azioni che hanno adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ex art. 2409 octies c.c.) 
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza (potrebbero rientravi anche i procuratori speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti) 
• soggetti muniti di poteri di direzione (es. l’istitore che è il soggetto preposto dal titolare all’esercizio di impresa commerciale; non si esclude possano rientravi i “dirigenti” muniti di poteri direttivi di particolare ampiezza: es. “Direttore generale”, “Direttore di reparto”, “Direttore di stabilimento”) 
• soggetti muniti di poteri di controllo (a seguito del DLgs 231/01 le società possono aver affidato compiti di vigilanza ad apposito organismo. In tal caso tra i soggetti da sottoporre a verifica dovrebbero essere ricompresi anche i componenti dell’Organismo di Vigilanza. Potrebbero rientravi anche altri soggetti quali: il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, previsti per le società per azioni, anche se lo statuto delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 2409-bis del cc; i componenti il collegio sindacale o il sindaco nei casi contemplati dall’art. 2477 c.c.). L’ANAC, nel suo comunicato del 26-10-2016 ha ritenuto che “In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione” 
• direttori tecnici 
• socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società fino a quattro soci (modificato da DL 32/2019
NB per tutte le figure sopra elencate si comprendono anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[…………….…] [………………] [……..………] […..……..…] (18)

Documentazione complementare (probatoria):
AVCPASS assenza condanne (clicca qui)
VISURA CAMERALE elenco titolari di cariche e qualifiche, elenco soci (clicca qui)CASELLARIO GIUDIZIALE (art. 86 co. 2):
- Casellario giudiziale è definito come "l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati".
- il Casellario dei carichi pendenti è la raccolta dei dati relativi ai soli provvedimenti giudiziari di soggetti che, oltre ad essere determinati, rivestano anche la qualità di imputato;
- è previsto che non vengano riportate nei certificati generali del Casellario, richiesti dall’interessato, le iscrizioni relative a:
• le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;
• le condanne relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda e a reati estinti;
- La circolare ministeriale del 17 Giugno 2003 n. 3194 specifica che le Pubbliche amministrazioni, unitamente ai gestori di pubblici servizi, potranno ottenere i certificati senza motivare la richiesta, ma solo dando atto della necessarietà della stessa.
- Ciò permette alla Pubblica amministrazione di accedere, comunque, alla totalità delle informazioni presenti nel Casellario.

In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,a) Data: [....],

la relativa durata durata [....],

e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice lettera comma 1, articolo 80 [....],

e i motivi di condanna,motivi: [....]

b) dati identificativi delle persone condannate;b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:c) durata del periodo d'esclusione [..…],

lettera comma 1, articolo 80 [....],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (20) (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: qualora l'operatore dichiari l’esistenza di una condanna, egli è ammesso a dimostrare di aver adottato misure adeguate di autodisciplina (Self-Cleaning), vedi più sotto, se (art. 80 comma 7):
- la pena detentiva non superiore i 18 mesi ovvero - ha ottenuto il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione ;
- ha risarcito o si e impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito.
In base ale linee guida ANAC n. 6 (Determinazione 11 ottobre 2017 n. 1008), possono essere considerati idonei a evitare l’esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall’illecito:
1. l’adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
2. l’adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
3. la rinnovazione degli organi societari;
4. l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
5. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell’esclusivo interesse dell’agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.
NB: l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 3)

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?[....] Sì [....] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?[....] Sì [....] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?[....] Sì [....] No

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?[....] Sì [....] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?[....] Sì [....] No

Nota esemplificativa: “Dichiara di:
- aver risarcito (o di essersi impegnato a risarcire) ogni danno causato dal reato (o dall'illecito), come da documentazione allegata;
- aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come da documentazione allegata;
- aver adottato un nuovo modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto 231/2001, avente le seguenti caratteristiche, dettagliatamente descritte nella documentazione che si allega ("Modello 231"):
1) sono state individuate le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
2) sono stati previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3) sono state individuate modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4) è stato individuato/costituito un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento (Organismo di Vigilanza – “OdV”).

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
[....]

e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…] […….…] [……..…] [……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:[……..…]

Nota esemplificativa: l'erogazione di un'indennità risarcitoria meramente simbolica da parte del soggetto condannato non integra quei requisiti di effettività che devono corredare la dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata da egli tenuta (Tar LE n. 1318/2016).
Anac Parere 54/2014 'a titolo esemplificativo, possono essere considerati indici rivelatori dell’effettività della dissociazione le circostanze indicate nella determinazione n. 1/2010: l’estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un’azione risarcitoria, la denuncia penale'


B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):Risposta:

Nota esplicativa: ai sensi del comma 10 dell’art. 80, come modificato dal DLgs 56-2017 le cause di esclusione operano solo se accertate definitivamente nell’ultimo triennio, decorrente dalla data del suo accertamento, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: l’esclusione opera in caso di violazioni gravi definitivamente accertate. Il concetto di gravità è definito a livello normativo, in quanto per i contributi previdenziali sono considerate gravi le cause ostative al rilascio del DURC di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e per le imposte e tasse l’omesso pagamento per importi superiori a quello indicato all’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 (€ 5.000 – soglia modificata dalla L. 205/2017, a decorrere dal 1-3-2018).
In merito al primo obbligo (contributi) la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (ex plurimis T.a.r. Sardegna, n. 3331/2018). L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS, integra un' "evasione contributiva" (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lavoro n. 17119/2015).
In merito a questo secondo obbligo (tasse), ciò che rileva è la definitività dell’accertamento del carico tributario e non l’inizio dell’azione esecutiva per il suo recupero (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856)

In caso negativo, indicare:
Imposte/tasseContributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato
a) [……..……]a) [……..……]

b) Di quale importo si tratta
b) [……..……]b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
c1) [………….…] c1) [………….…]

- Tale decisione è definitiva e vincolante?
[....] Sì [....] No[....] Sì [....] No

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
- [……..……]- [……..……]

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:
- [……..……]- [……..……]

2) In altro modo? Specificare:
c2) [………….…]c2) [………….…]

Nota esplicativa: la giurisprudenza e l’Autorità hanno più volte avuto modo di chiarire che il requisito della regolarità fiscale possa essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, (cfr. da ultimo Consiglio di Stato sez. V 12 febbraio 2018 n. 856).

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
[....] Sì [....] No[....] Sì [....] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [……]In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) (21):
[……………] [……………] […………..…]

Nota esemplificativa:
- INPS regolarità contributiva (clicca qui)
- INAIL: regolarità contributiva (clicca qui)
- AVCPASS: regolarità fiscale (clicca qui)


C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionaliRisposta:

Nota esplicativa: ai sensi del comma 10 dell’art. 80 come modificato dal DL 32-2019, la durata dei motivi di esclusione, di cui al comma 5, é pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa:
- DLgs 152/2006 Norme in materia ambientale
- DLgs 276/2003 “Legge Biagi” sul mercato del lavoro

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?[....] Sì [....] No

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico

- ha risarcito interamente il danno?[....] Sì [....] No

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?[....] Sì [....] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati[....] Sì [....] No

Documentazione complementare (probatoria):
- CASELLARIO GIUDIZIALE
- CASELLARIO ANNOTAZIONI RISERVATE (clicca qui)
- DOCUMENTAZIONE OE

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
[....]

e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…] […….…] [……..…] [……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento[....] Sì [....] No

Documentazione complementare (probatoria): VISURA TRIBUNALE FALLIMENTARE - VISURA CAMERALE - AVCPASS

In caso affermativo:

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: si veda “Linea guida prevista dall’art.110, comma 5, lett. b del Codice dei contratti pubblici, in merito ai requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o ammesse al concordato”

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico?[....] Sì [....] No

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

Nota esplicativa: si veda “Linea guida prevista dall’art.110, comma 5, lett. b del Codice dei contratti pubblici, in merito ai requisiti aggiuntivi delle imprese fallite o ammesse al concordato”
NB manca la previsione della presentazione della documentazione prevista dall’art. 186bis della Legge Fallimentare (visto del professionista e avvalimento rinforzato) senza autorizzazione del giudice a seguito dell’intervenuta ammissione al concordato

b) liquidazione coatta[....] Sì [....] No

c) concordato preventivo[....] Sì [....] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai sensi dell’ art. 110 co. 4, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 é sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? [....] Sì [....] No

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai sensi dell’art. 110 comma 5, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? [....] Sì [....] No

Nota esplicativa: le Linee Guida ANAC n. 6 (Determinazione 11 ottobre 2017 n. 1008) al punto 4.2., precisano, tra l’altro, che “la sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico”
NB il DGUE nella versione ufficiale non contempla le cause di esclusione di cui alle lettere c-bis) [informaizoni forvianti], c-ter) [grave inadempimento contrattuale], c-quater) [grave inadempimento in danno al subappaltatore] del comma 5 dell’art. 80 introdotte successivamente e che qui dovranno essere prodotte con separata dichiarazione.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?[....] Sì [....] No

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:

- ha risarcito interamente il danno?[....] Sì [....] No

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?[....] Sì [....] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?[....] Sì [....] No

Documentazione complementare (probatoria): CASELLARIO GIUDIZIALE - CASELLARIO ANNOTAZIONI RISERVATE(clicca qui) - DOCUMENTAZIONE OE

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
[....]

e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…] […….…] [……..…] [……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai sensi dell’art. 42. (Conflitto di interesse), co. 2, si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013.
Per approfondimenti si vedano le LINEE GUIDA n. 15, Delibera del 5 giugno 2019,che recano disposizioni sul’Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai sensi dell'art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato), comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.Vedi anche Art. 67. “Partecipazione precedente di candidati o offerenti”
Per approfondimenti si veda LINEE GUIDA ANAC N. 1 (Delibera numero 161 del 06 marzo 2019) che recano indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercati.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:[…………………]

Nota esplicativa: si ha una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive. Si ha coinvolgimento qualora un operatore economico o un’impresa ad esso collegata abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione.
Per approfondimenti si veda LINEE GUIDA ANAC N. 1 (Delibera numero 161 del 06 marzo 2019) che recano indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercati

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: la presente dichiarazione non trova riscontro in alcuna specifica causa di esclusione di cui all’art.80 essendo invece riproduttiva della lettera h) co. 4 art. 57 Direttiva 24/2014. Poiché si riferisce espressamente alle ipotesi di falsità in merito ai soli requisiti di partecipazione (generali e speciali) si potrebbe ritenere in parte ricompresa nella più ampia causa di esclusione di cui alla lettera c), c-bis) e/o alla lettera f-ter). Per un più approfondito esame della fattispecie si rinvia alla consultazione delle lettere c) (ultima parte), f-bis), f-ter), g), nonché la procedura sanzionatoria di cui al comma 12.
NB il DGUE nella versione ufficiale non contempla le cause di esclusione di cui alle lettere f-bis) e f-ter) del comma 5 dell’art. 80 introdotte successivamente con il DLgs 56-2017 (in vigore dal 20-5-2017) che dovranno essere prodotte con separata dichiarazione.

b) non avere occultato tali informazioni?[....] Sì [....] No


D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001Risposta:

Nota esplicativa: le lettere riportate in elenco corrispondono alle cause di esclusione previste nell’art.80 del Codice ma non riprodotte nel diritto comunitario.
NB la versione ufficiale del DGUE, non contempla le cause di esclusione di cui alle lettere f-bis) [false dichiarazioni in gara] e f-ter) [iscrizione nel casellario informatico per false dichirazioni] del comma 5 dell’art. 80 introdotte successivamente con il DLgs 56-2017 (in vigore dal 20-5-2017) che dovranno essere prodotte con separata dichiarazione.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 80 come modificato dal DL 32-2019, la durata dei motivi di esclusione, di cui al comma 5, é pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai sensi dell'art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del DLgs 159/2011 (Codice Antimafia) le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia non possono ottenere: concessioni, iscrizioni ad albi ed elenchi, attestazioni di qualificazione (SOA), contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti.
Il motivo di esclusione deve essere riferito ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 a seguito della modifica introdotta da DLgs 56-2017 [in passato si interpretava con riferimento ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia (ANAC Comunicato 26-10-2016)L’elenco dei soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'
art. 85 è in parte diverso (più esteso) dell’elenco di cui al comma 3 del Codice Appalti; in particolare sono previsti anche i familiari, di maggiore età, conviventi dei soggetti sottoposti a verifica.
Non è ammessa la procedura di self cleaning; (art. 80 comma 7)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[…………….…] [………………] [……..………] […..……..…] (26)

Documentazione complementare (probatoria): INFORMATIVA ANTIMAFIA (Banca Dati Nazionale Antimafia)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); [....] Sì [....] No

Nota esplicativa: il DLgs 231/2001(Responsabilità amministrativa da reato) tra le sanzioni (art. 9) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (artt. 24 e ss) è previsto anche il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. c). Il DLgs 81/2008 (Sicurezza e salute dei lavoratori) art. 14: interdizione a seguito di sospensione per lavoratori irregolari oltre il 20% o per gravi violazioni sulla sicurezza.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…] [……….…] [……….…]

Documentazione complementare (probatoria): AVCPASS - ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002)

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); [....] Sì [....] No

Nota esplicativa: con comunicato del 24/09/2018 l’ANAC ha dato notizia che ora è possibile per l’operatore economico effettuare la visura delle annotazioni a proprio carico presenti nel Casellario informatico

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…] [……….…] [……….…]

Documentazione complementare (probatoria): CASELLARIO IMPRESE ANAC (se vi è segnalazione)

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? [....] Sì [....] No

In caso affermativo:

Nota esplicativa: l’intestazione fiduciaria si configura nel caso in cui il soggetto fiduciario viene legittimato, mediante appositi strumenti negoziali, ad esercitare i poteri di gestione ed amministrazione dei beni rimasti solo formalmente in capo al soggetto fiduciante , è quindi vietata l’intestazione ad interposte persone, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. La causa di esclusione non opera purché sia trascorso almeno un anno decorrente dalla data dell’accertamento definitivo della violazione e la violazione allo stato sia stata rimossa (art. 80, comma 5, lett.h).

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:[………..…] [……….…] [……….…]

- la violazione è stata rimossa?[....] Sì [....] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…] [……….…] [……….…]

Documentazione complementare (probatoria): VISURA CAMERALE (composizione societaria) - DICHIARAZIONE OE

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); [....] Sì [....] No [....] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

Nota esplicativa: ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999 tutti i soggetti che partecipano ai bandi devono dichiarare di “essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili”, pena l'esclusione. Non sembra pertanto ammesso selezionare l’opzione “Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999”, salvo che per operatori stranieri che non occupano personale nel territorio nazionale. La casella di selezione “Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999” sembra riferirsi al caso di operatore che occupi un numero di addetti inferiore a 15 e quindi non tenuto ad assumere dipendenti disabili (art. 3 co.1 lett. c). Tuttavia, in relazione al citato art. 17, l’obbligo di dichiarazione di ottemperanza (“in regola”) sembra dovuto a prescindere dal numero di dipendenti occupati.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…] [……….…] [……….…]

Documentazione complementare (probatoria): UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…] [……….…] [……….…]

Documentazione complementare (probatoria): DICHIARAZIONE OE

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai fini dell’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art 80, comma 5 lett l) D.Lgs n. 50/2016, la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. Ai sensi dell’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa».
NB il 
DLGS 21/2018, in sostituzione degli artt. 7 e 8, DL 152/1991, ha introdotto nel Codice Penale il nuovo art Art. 416-bis.1 che disciplina le circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

NB In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?[....] Sì [....] No

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)? [....] Sì [....] No

Nota esplicativa l’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina le ause di esclusione della responsabilita', per cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Documentazione complementare (probatoria): CERTIFICATO CASELLARIO CARICHI PENDENTI - AVCPASS (dopo protocollo con Procure)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…] [……….…] [……….…]

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?[....] Sì [....] No

Nota esplicativa: ai sensi dell’art. 2359  cc sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Documentazione complementare (probatoria): VISURA CAMERALE

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? [....] Sì [....] No

Nota esplicativa: l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (cd “pantouflage” o “revolving doors”) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.


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(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18) Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Ripetere tante volte quanto necessario.
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
(26) Ripetere tante volte quanto necessario.